Art. 1.

      1. In relazione all'attività di conservazione della biodiversità, di educazione allo sviluppo sostenibile e di ricerca in campo naturalistico e scientifico, la Fondazione Bioparco di Roma e l'Acquario di Genova sono dichiarati di interesse nazionale e assumono rispettivamente la denominazione di «Bioparco nazionale di Roma» e di «Acquario nazionale di Genova».